2011-08-02 08:19:15 Fonte

Nell’ordinamento italiano il testamento è un atto con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, dei propri beni. Esso è revocabile fino all'ultimo momento di vita del testatore: il testatore può sempre togliere valore al testamento già fatto o modificarlo; l'ordinamento giuridico vuole che sia garantita la libertà di disporre delle proprie sostanze per l'epoca posteriore alla morte, come tipica manifestazione della libertà umana e individuale. E’ un atto strettamente personale: non è quindi ammessa la rappresentanza né volontaria né legale: non può perciò aversi testamento di un incapace ad opera del genitore o tutore.
Vi sono vari tipi di testamento. Il testamento segreto, che consiste in due elementi: la scheda testamentaria, predisposta dal testatore e costituita da uno o più fogli su cui vengono scritte le volontà relative alla sua successione ereditaria; dall'altro un atto di ricevimento, con cui il notaio documenta che il testatore, alla presenza di due testimoni, gli ha consegnato personalmente la scheda e gli ha dichiarato che ivi sono scritte le sue volontà testamentarie. Vi è poi il testamento pubblico, documento redatto con le richieste formalità da un notaio ed ha l'efficacia probatoria privilegiata: fa piena prova, fino a querela di falso, delle dichiarazioni del testatore. Infine, il testamento olografo, che ai fini dello studio della linguistica forense è quello che spesso ha più rilevanza. Questo tipo di atto ha tre requisiti di forma che sono: la sottoscrizione, la data e l’autografia. La sottoscrizione serve ad individuare il testatore: essa, di solito, comprende il nome e il cognome, ma può essere costituita da qualsiasi indicazione, come un vezzeggiativo o uno pseudonimo, che indichi con certezza la persona del testatore. La data serve ad accertare se il testatore era capace nel giorno in cui il testamento fu formato e, nel caso di due o più testamenti successivi della stessa persona, quale sia il testamento posteriore che revochi le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori. La necessità del requisito dell'autografia è giustificata dall'esigenza di avere la certezza che lo scritto proviene dal testatore ed è opera cosciente di lui. L'autografia vien meno nel caso di collaborazione grafica di un terzo, il quale sorregga e guidi la mano del testatore, impedito nei suoi movimenti da paralisi. Il testamento olografo è una scrittura privata: essa, perciò, in tanto può far prova se riconosciuta dalla parte contro cui si esibisce e, in caso di disconoscimento della sottoscrizione, l'onere della prova dell'autenticità della scrittura incombe a chi intende far valere un diritto in base al testamento. . Il problema si pone quando si parla di analfabetismo e perciò di una persona che non è in grado né di firmare né tantomeno di comprendere il significato dell’atto che deve sottoscrivere. E’ pienamente valida la sottoscrizione operata dall’analfabeta, che sia in grado di farlo, su un documento predisposto da altri, qualora egli abbia piena conoscenza del contenuto dello stesso. Sono invece prive di ogni validità la firma apposta a margine e la sottoscrizione cancellata: la prima dal momento che non vi é certezza che sia stata apposta a chiusura della scrittura, mentre la seconda in quanto deve presumersi che la parte abbia voluto, in un momento successivo, porre nel nulla la volontà espressa nel documento . In merito viene da citare 2 sentenze della Corte di Cassazione. La più recente è la n. 27824 del 2008 . Tratta il caso di un testamento pubblico, in cui al notaio, nel momento della sottoscrizione dell’atto, era stata manifestata la condizione di analfabetismo da parte del testatore, condizione che se esplicitamente dichiarata davanti a pubblico ufficiale, rende il testamento comunque valido. Tuttavia con tale sentenza, la Corte ha confermato quanto era stato precedentemente accertato dalla Corte di appello e cioè la natura mendace della dichiarazione del testatore di essere analfabeta e quindi, non sussistendo la causa impeditiva, il testamento doveva ritenersi nullo per difetto di sottoscrizione, quale requisito formale . Un altro caso interessante, riguardante l’analfabetismo correlato al testamento pubblico, emerge dalla Sentenza n. 9674 del 1996. Dieci anni prima, i signori X adivano il tribunale di … e chiedevano la dichiarazione di nullità del testamento pubblico della loro comune zia Y, essendo stata dichiarata nel testamento una causa impeditiva della sottoscrizione non rispondente al vero, poiché sostenevano che la testatrice non fosse analfabeta così come affermato davanti a notaio nella redazione del documento. La zia e il notaio, una volta che si erano costituiti e convenuti in giudizio, confermavano quanto riportato e cioè che ella era realmente analfabeta, tanto che sapeva solo e malamente apporre la propria firma, e soprattutto aggiungeva che l'incapacità a sottoscrivere dinanzi al notaio, era derivata da un turbamento psichico transitorio di lei. Il tribunale adito, espletata l'istruttoria, dichiarava nullo, ex art. 606, comma 1, cod. civ., il testamento. Contro tale sentenza insorgevano i convenuti e chiedevano alla corte d'Appello di ..... la riforma della decisione dei primi giudici. . La Corte di .... accoglieva l'appello ed in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda della zia Y, ritenendo valido il testamento. Avverso tale sentenza proposero ricorso per Cassazione, i parenti X che rigettò il ricorso poiché secondo la Corte “l'analfabetismo della testatrice, da lei dichiarato, corrispondeva ad una reale situazione della stessa, che, aggravata in quel momento dall'estrema debolezza psichica in cui ella si era venuta a trovare, concretava il vero impedimento oggettivo a sottoscrivere l'atto”. Infatti confermando già quanto dichiarato dai giudici della corte di merito “la causa impeditiva della sottoscrizione può essere costituita da qualsiasi impedimento fisico anche temporaneo e quindi anche da una difficoltà di grafia derivante dall'estrema debolezza in cui il testatore si trovi o dalla sua età avanzata ; che la legge non esige che la dichiarazione della parte e la menzione che il notaio deve farne siano espresse con una forma particolare o in termini tassativamente determinati - non essendo logicamente concepibile data la varietà delle situazioni che possono concretamente determinare nullità del testamento l'impedimento alla sottoscrizione - ma si limita designare l'oggetto e la portata della dichiarazione”.
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