2011-08-05 07:52:08 Fonte

L’ applicazione di una norma è preceduta da un passaggio essenziale, quello dell’interpretazione. Attraverso deduzioni logiche infatti si attribuisce un significato ad un concetto giuridico che spesso non è espresso con chiarezza, offrendo così incertezze e controversie in merito alla sua attuazione.
Un testo dunque richiede interpretazione, quando il suo significato è oscuro per essere applicato ad una fattispecie, e questo è pacifico anche da ciò che si evince dai broccardi latini “In claris non fit interpretatio” e “Interpretatio cessat in claris”, vale a dire che qualora una legge non sia lacunosa e dunque non dia adito a dubbi applicativi, allora non ne occorre l’interpretazione, poiché, si sostiene, non v’è interpretazione dove non c’è argomentazione. Così facendo, si opererebbe una mera attività conoscitiva, estrapolando dal testo un significato preesistente, intrinseco ad esso, come se le parole in esso avessero un contenuto proprio. In realtà, non può escludersi che dietro una norma, c’è un processo decisionale ad opera della dottrina o della giurisprudenza che non può dunque riassumersi in un mera interpretazione in senso stretto. Assumere che ci siano fonti chiare, dal significato pacifico, e fonti oscure, dal significato dubbio, è come ritenere che solo queste ultime necessitino di una valutazione,mentre per le altre si opererebbe una mera attività conoscitiva. Il rapporto tra legislazione ed interpretazione è un rapporto che può essere ritenuto come il dialogo ideale tra legislatore e l’interprete, che esso sia giurista, avvocato o giudice, andando a creare in tal modo, una sorta di parallelismo tra due soggetti distinti ma imprescindibili l’uno dall’altro. In quest’ottica si può così riconoscere una distinzione tra testi legislativi e norme, inquadrabili come loro diretta espressione. Parallelamente, norme e principi sono sostenute dalle leggi e queste ultime sono in grado di esplicare la loro funzione attraverso la connessione ai principi che le sostengono. Tutto ciò è reso possibile dal cosiddetto “combinato disposto” fra più norme, ricavate singolarmente e nel loro insieme, da una stessa legge o più leggi collegate, al fine di ottenere la norma adatta al caso concreto, quella cioè interpretativa delle altre, cui si è giunti attraverso un’opportuna interpretazione che ha scaturito il significato voluto. E’ così che viene a realizzarsi un principio generale quale quello interpretativo sul quale si fonda la coesione e la coerenza proprie di un ordinamento di origine romanistica.
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