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2011-03-18 14:28:19 Fonte abogados para italianos en val

- Ingiunzione di Pagamento Europeo

Dal 12 dicembre 2008 i creditori UE avranno a disposizione un nuovo strumento per cercare di ottenere il pagamento dei propri crediti vantati nei confronti di altri soggetti residenti o domiciliati all'interno della UE. Da tale data sarà infatti applicabile il Regolamento 1896/2006 già in vigore all'interno dell'Unione.Duplice lo scopo perseguito dal Regolamento: "semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione". E' bene precisare che il Regolamento non impedisce di promuovere gli altri procedimenti già offerti dalla legislazione di uno Stato membro o della legislazione comunitaria.Vediamo in sintesi gli elementi principali del Regolamento.Giurisdizione. Nulla di nuovo deriva dal Regolamento. La competenza giurisdizionale è infatti determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia, segnatamente il regolamento (CE) n. 44/2001.Domanda. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A allegato al Regolamento. La domanda presenta un contenuto tipico.Esame della domanda. Il giudice esame la fondatezza della domanda e la ricorrenza dei requisiti previsti dal Regolamento ed emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V al Regolamento.Notifica. Importanti novità sono previste in materia di novità, con la possibilità di scegliere diverse modalità. E' fatta salva la facoltà di ricorrere alle modalità previste dal Regolamento 1348/2000.Opposizione. Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI al Regolamento, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea. Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto. Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni. A questa fase dell'opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l’estinzione del procedimento.Mancata opposizione. Se al giudice di origine non è stata presentata opposizione entro il termine di cui sopra, tenuto conto di un lasso di tempo adeguato affinché la domanda di opposizione arrivi a destinazione, il giudice d’origine dichiara, senza ritardo, esecutiva l’ingiunzione di pagamento europea, utilizzando il modulo standard G riprodotto nell’Allegato VII al Regolamento. Il giudice verifica la data della notifica. L’ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d’origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento, fatta salva la possibilità di richiedere il riesame dell'ingiunzione in casi eccezionali.Assistenza legale. La rappresentanza da parte di un avvocato o di altro professionista del settore legale non è obbligatoria: 

a) né per il ricorrente relativamente all’ingiunzione di pagamento europea 

b) né per il convenuto relativamente all’opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea.


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