2011-09-02 15:01:45 Fonte

Raffronto tra il processo monitorio spagnolo e quello europeo.
IL PROCESSO MONITORIO SPAGNOLO E QUELLO EUROPEO. Nell’ambito del diritto spagnolo, sta sempre più acquisendo rilevante importanza lo strumento della protezione del credito, che prevede la sua tutela tramite un istituto ingiunzionale a carattere generale, da considerarsi una notevole innovazione nell’ambito di un ordinamento, caratterizzato da una serie di procedimenti speciali.
Questa che può definirsi un’importante svolta nella gestione del’amministrazione della giustizia ha avuto luogo grazie alla Legge n. 1 del 2000, la cosiddetta Ley de Enjuiciamiento Civil, che ha in generale regolato l’intera disciplina del processo ordinario civile e dando una netta modernizzazione a quello monitorio. Con il suo avvento, il legislatore spagnolo ha preferito accantonare tutta una sequela di procedimenti speciali che rischiavano di rendere farraginoso il sistema giudiziale, rallentando il lavoro degli uffici giudiziari, mentre dall’altro ha mirato a consolidare la protezione del credito. Innanzitutto perché il procedimento monitorio potesse verificarsi è necessario che un debito abbia somma certa, sia esigibile e che la cifra non superi i 30000 euro e soprattutto che tutto ciò risulti da documentazione firmata dal debitore, quale che fosse la sua origine elettronica o cartacea, e infine che i documenti siano dimostrabili in sede di tribunale. Parimenti sono validi documenti a titolo commerciale quali fatture, fax, certificati di consegna et similia, l’importante è che confermino l’esistenza di un rapporto commerciale duraturo. Qualora i documenti, necessari come requisito sostanziale per l’avvio del procedimento, non siano controfirmati dal debitore, l’importante è che questi attestino l’esistenza di crediti tra creditore e debitore. Così come è onere del creditore dimostrare la prova documentale dell’esistenza del credito da tutelare, così anche il procedimento è introdotto con una domanda scritta nella quale è sempre onere del creditore stesso dichiarare semplicemente l’identità del debitore, il domicilio o la residenza del creditore e del debitore, l’origine e il valore del debito. Tale richiesta è chiamata petición. La facilità di accesso all’istituto e la sua immediatezza lo hanno reso come uno dei più sfruttati e apprezzati nell’ambito del diritto spagnolo, tanto che un terzo delle controversie aventi ad oggetto la riscossione di un credito fanno riferimento al processo monitorio por medio petición. Ciò è stato dovuto anche al fatto che il piccolo o medio imprenditore, quando non anche il professionista scevro da qualsivoglia conoscenza giuridica, potessero accostarsi ad un procedimento svelto ed efficace al fine di recuperare il proprio credito, evitando in tal modo sia i costi che le lungaggini del processo ordinario civile. L’opposizione del debitore deve essere presentata in forma scritta, con le relative motivazioni per cui egli non ritiene di dovere la somma di cui gli è ingiunto il pagamento. Quando la somma sia superiore a 900 euro l’opposizione deve essere presentata tramite un avvocato. Tuttavia, nel corso degli ultimi anni hanno avuto luogo importanti cambiamenti volti a migliorare la protezione del credito, facendo subire alla normativa dei ritocchi necessari, pur mantenendo la struttura principale che si è dimostrata estremamente funzionale sino ad ora ed a ciò giungeremo nel corso del presente articolo. Cominciamo col far presente, che un fondamentale passo avanti è stato determinato dal Regolamento CE 1896/2006 che ha immesso nel sistema normativo UE il procedimento monitorio europeo, teso ad ottenere, tramite una procedura ingiuntiva comune, il pagamento di crediti monetari transnazionali sia in ambito civilistico che commerciale, sempre cercando di giungere allo scopo attraverso l’applicazione di strumenti di tutela in via economica e snella. E’ bene sottolineare come il procedimento monitorio europeo non rappresenti una maniera unica per la protezione del proprio credito, in quanto il nuovo strumento processuale comunitario non va a sostituire le procedure ingiuntive presenti in ogni Stato membro, poiché in realtà esso è valido, e tale è sempre stata la sua ragione d’essere, come un mezzo aggiuntivo e facoltativo cui adire per i crediti pecuniari non impugnati. Per quanto riguarda la Spagna tale tutela è estesa anche alla materia laburistica, in quanto essa non è compresa né nel diritto civile né in quello commerciale. A differenza del sistema spagnolo, il procedimento monitorio europeo, non prevede limite di valore di accesso alla procedura ingiuntiva, quando addirittura non è necessaria alcuna prova documentale a base della propria istanza. Perché citare dunque la normativa europea parallelamente alla Ley de Enjuiciamiento Civil? Perché proprio questo Regolamento, sebbene lo stesso sia applicabile direttamente negli ordinamenti nazionali, ha fatto sì che il legislatore iberico dovesse comunque modificare la LEC introducendo nuove disposizioni che rendessero più concreto e funzionante il nuovo modello di procedimento monitorio europeo, cosicché attualizzasse a suo tempo la disciplina processuale spagnola. Così sia il succitato Regolamento CE 1896/2006 che il successivo 861/2007 hanno contribuito all’applicazione dei principi evolutivi del nuovo modello ingiuntivo europeo, stimolando l’elaborazione della legge 13/2009, del 3 novembre, di riforma della legislazione processuale per l'introduzione di un nuovo ufficio giudiziale. Tale recente disciplina ha valutato l’esigenza di stimolare un maggiore accesso a questa via processuale, decidendo di aumentare la cifra nel massimo che può reclamarsi attraverso il processo monitorio, passando da 30.000 a 250.000 euro. La stessa legge ha previsto poi l’aggiornamento della somma massima delle domande nell’ambito del processo verbale, superando del doppio la cifra iniziale che era prevista dalla precedente normativa, andando dagli originari 3.000 agli attuali 6.000 euro. Ulteriori e rimarchevoli modificazioni apportate dalla Legge 13/2009 sono da sottolinearsi nell’ambito del processo verbale, visto che si è considerato doveroso elevare ancora l'ammontare di quel reclamo che non preveda l’obbligatorietà d’intervento di un legale, passando dunque dai 900 euro della precedente normativa agli odierni 2.000 euro. Infine, sempre nell’ottica di un’uniformità di tutela e certezza del diritto, una caratteristica da evidenziare è quella che il giudice possa proporre all’istante una cifra inferiore rispetto a quella da lui demandata nella sua petición, muovendosi in tal modo parallelamente a quanto emerge nelle linee guida indicate dal legislatore comunitario.
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